Il 21 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato (doc. C(2026) 3472) che integra la direttiva sull'efficienza energetica (UE) 2023/1791, modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione relativo alla prima fase dell’istituzione di un sistema comune di classificazione dell’Unione per i centri dati, stabilendo obblighi per i diversi soggetti coinvolti in merito al contenuto e alla creazione delle etichette dei centri dati con una capacità superiore a 500 kW.
Il sistema di classificazione è inteso ad armonizzare i diversi approcci impiegati dagli Stati membri e servirà a valutare la sostenibilità dei centri dati nel quadro di altri atti normativi dell'UE, compreso quello sullo sviluppo del cloud e dell'IA.

Gli edifici che ospitano i centri dati saranno soggetti sia alle disposizioni della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia relative alla certificazione della prestazione energetica sia al sistema di classificazione dei centri dati, fra cui non vi sono – ad avviso della Commissione UE - sovrapposizioni. Gli indicatori che figurano sull'etichetta sono stati selezionati tra quelli che i gestori dei centri dati già comunicano alla banca dati europea e che, nel corso della consultazione con i portatori di interessi, sono stati indicati come i più pertinenti per conseguire gli obiettivi del regolamento.


Oltre alle classi Power Usage Effectiveness – PUE e Water Usage Effectiveness – WUE e relative scale da A a G2 , ogni etichetta riporterà una serie di informazioni3, tra cui: la denominazione, l’operatore, il tipo, la localizzazione, la categoria dimensionale del centro dati, il periodo di rendicontazione e l’entrata in esercizio; un codice QR assegnato dalla banca dati europea, che rimanda alla sezione dello spazio accessibile al pubblico della banca dati europea in cui è archiviata l'etichetta in questione, una ripartizione delle fonti energetiche tra generazione rinnovabile e nucleare in loco, accordi di acquisto di energia e garanzie di origine; i gradi giorno di raffreddamento; se la struttura fornisce funzioni di flessibilità alla rete; se è “pronto per il riutilizzo del calore di scarto”4 ; e la quota della sua energia pulita contrattata che contribuisce a nuova capacità di generazione. Ogni etichetta sarà corredata di un documento preparato dalla Commissione UE, comune a tutte le etichette, che illustrerà brevemente alcuni aspetti tra cui i seguenti: la relazione tra PUE e condizioni climatiche in un dato luogo (espresse dai gradi-giorno di raffrescamento); la relazione tra PUE e dimensioni o età del centro dati; le possibili modalità di classificazione della sostenibilità; gli esempi di flessibilità fornita alla rete e motivi per cui un centro dati potrebbe non offrirla; i motivi per cui un centro dati potrebbe non offrire calore di scarto per il riutilizzo.


Entro il 15 agosto 2027, e successivamente con cadenza annuale, la banca dati europea genererà automaticamente un’etichetta elettronica nel formato stabilito e la fornirà per via elettronica ai centri dati che hanno comunicato informazioni e indicatori chiave di prestazione alla banca dati stessa. L’etichetta sarà valida dal 15 agosto dell’anno in cui è stata rilasciata fino al 15 agosto dell’anno successivo. Se entro il 15 agosto lo Stato membro sul cui territorio è situato il centro dati non indica alla banca dati europea che i centri dati sul suo territorio hanno completato la comunicazione conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/1364, la validità dell'etichetta del centro dati in questione è prorogata fino al completamento dell'esercizio di comunicazione e al rilascio automatico di una nuova etichetta, o al più tardi fino al 31 dicembre dello stesso anno civile5.

Le etichette saranno disponibili per il pubblico in formato elettronico nella banca dati europea in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. I gestori dei centri dati provvederanno affinché l'etichetta rilasciata sia messa a disposizione, in formato elettronico, di tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta. A tal fine i gestori di centri dati possono rimandare a un sito web ad accesso libero da essi gestito o alla banca dati europea.


 

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=PI_COM:C(2026)3472
    Il regolamento delegato è soggetto a un periodo di scrutinio di due mesi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono opporsi all’atto ma non possono proporre modifiche al suo testo. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e la Commissione prevede che le prime etichette di sostenibilità per i singoli centri dati siano visualizzate nel 2027. Entro il 31 dicembre 2028 e ogni tre anni successivi, la Commissione valuterà il regolamento e riferirà al Parlamento e al Consiglio, con possibili revisioni che includono una valutazione aggregata di sostenibilità per ciascun centro dati e la certificazione o verifica dei dati riportati.
  2. Cfr. Allegato I del regolamento delegato.
  3. Cfr. Allegato II del regolamento delegato.
  4. Ai sensi dell’art. 5 del regolamento delegalo per “pronto per il riutilizzo del calore di scarto" si intende un “centro dati progettato (se nuovo) o modificato a posteriori (se esistente) in modo da essere in grado di catturare il calore di scarto e fornirlo a utilizzatori esterni in corrispondenza del proprio confine, anche con l'installazione di infrastrutture per l'estrazione del calore quali scambiatori, circuiti idraulici dedicati e dispositivi di misurazione termica, indipendentemente dalla presenza di tecnologie di innalzamento del livello di temperatura del calore entro i confini del centro dati o di una rete di trasferimento del calore al di fuori di tali confini che renderanno possibile il riutilizzo del calore di scarto.”
  5. Cfr. art. 3 del regolamento delegato.

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